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SICUREZZA sul LAVORO

Legge 626

Legge 626 - FISTel Cisl Napoli
 
Le innovazioni della legge 626
 
 
Il decreto legislativo comunemente noto come "la 626" ovvero
"la legge sulla sicurezza nel lavoro", ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e, pur senza sostituirsi alla disciplina precedente, cambia completamente l'impostazione della tecnica di prevenzione. Si passa, infatti, da una normativa incentrata su un tipo di intervento sostanzialmente "riparatorio" ad una focalizzata sulla prevenzione e sull'informazione.

Questa legge, infatti, non riserva più la gestione della sicurezza al datore di lavoro e ai suoi più stretti collaboratori ma, in considerazione della sua importanza, coinvolge tutti i lavoratori nella messa a punto del sistema di sicurezza, sancendo così il passaggio da un sistema incentrato sulle regole ad uno incentrato principalmente sulle singole persone.

In primo luogo, la 626 prevede un intervento organico all'interno dell'azienda che coinvolge tutti i soggetti delprocesso produttivo nel coordinamento della prevenzione: dalle tecnologie (che devono essere in regola con i canoni di sicurezza) ai lavoratori (con i rappresentanti per la sicurezza), dalla struttura medica (che per le grandi aziende è obbligatorio prevedere al proprio interno) ai segnali di sicurezza e alle stesse attrezzature di sicurezza.

La legge è incentrata essenzialmente sull'obbligo del datore di lavoro di portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi alla prestazione lavorativa: "informare per prevenire e quindi ridurre al minimo i rischi".

Dal 3 febbraio 2005 è in vigore l’obbligo del "Prontosoccorso aziendale", istituito dal Decreto Ministerialenumero 388 del 2003. Ogni azienda, di piccole e grandi dimensioni, deve essere dotata di una cassetta o pacchetto di primo intervento, di personale specializzato per la gestione degli interventi di soccorso e di un collegamento con il servizio di emergenza sanitario.

Il sistema di pronto soccorso si differenzia, comunque, in base all’azienda; in merito il Decreto identifica tre diversi gruppi di imprese, la cui classificazione deve essere autocertificata dal datore di lavoro, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Il decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che riunisce, modifica ed armonizza la precedente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare prevede
- l’inasprimento delle sanzioniper i datori di lavoro che non rispettano le regole
- la maggiore tutela per i lavoratori precari (parasubordianti, telelavoro, ecc.) e i lavoratori stranieri
- l’obbligo del datore di lavoro di designare il responsabile del servizio di prevenzione e nominare il medico competente
- l’allargamento della valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro
- la maggiore formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in particolare per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- l’introduzione di nuovi requisiti per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili
 
- la nullità dei contratti di appalto, subappaltoesomministrazione che non indichino in modo chiaro i costi della sicurezza.
 
 
 
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Dlgs 81

Dlgs 81 - FISTel Cisl Napoli

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 
 
 
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Infortuni sul lavore e 626/94

Infortuni sul lavore e 626/94 - FISTel Cisl Napoli

INFORTUNI SUL LAVORO – I SOGGETTI RESPONSABILI NELLA LEGGE 626/94.

 
 
 
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Contratti di lavoro

Contratti di lavoro - FISTel Cisl Napoli
Il contratto a tempo indeterminato: durata
Il contratto a tempo indeterminato non ha una scadenza se non al raggiungimento dell'età pensionabile; tuttavia può essere interrotto per scelta di entrambe le parti (il datore e il lavoratore), per scelta del datore di lavoro (licenziamento) o per scelta del lavoratore (dimissioni)
Il licenziamento può avvenire solo in presenza di valide ragioni:
- di una giusta causa (se episodi compiuti dal lavoratore non permettono lo svolgersi della normale attività, e in questo caso non occorre alcun tipo di preavviso)
- di giustificati motivi soggettivi (in questo caso occorre un preavviso, ma il lavoratore può essere licenziato immediatamente retribuendo il periodo di preavviso)
- di giustificati motivi oggettivi (non imputabili direttamente al lavoratore ma che lo coinvolgono, come la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un'attività, il calo di fatturato...). In questo caso, il lavoratore può accertare se le cause sono effettivamente presenti ed occorre un periodo di preavviso.
Se il dipendente vuole interrompere il rapporto di lavoro è tenuto a dare un preavviso: si tratta di una comunicazione che deve essere inviata al datore di lavoro. Mentre per le qualifiche più basse sarà sufficiente un preavviso anche di soli 15 giorni, per le qualifiche di più alto livello il preavviso può essere anche di diversi mesi.
In caso contrario il lavoratore sarà tenuto a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, che è pari all'ammontare delle retribuzioni per i mesi in cui non ha lavorato.
Il contratto a tempo indeterminato: diritti e doveri
Il lavoratore ha diritto (anche nel periodo di prova) alla retribuzione prevista dal contratto di categoria.
Al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro deve essere corrisposto al lavoratore la “liquidazione” (trattamento di fine rapporto), le ferie e la relativa percentuale di tredicesima.
Il lavoratore viene anche tutelato nel suo diritto al lavoro; nel caso del licenziamento illegittimo:
- per i datori di lavoro con fino a 15 dipendenti, le conseguenze saranno di tipo esclusivamente economico e il lavoratore avrà diritto ad un'indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità corrispondenti all'ultima retribuzione.
- per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore avrà diritto a essere reintegrato nelle precedenti mansioni, oltre ad un risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni perdute, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Il lavoratore potrà decidere di rifiutare la reintegrazione chiedendo il pagamento di un'ulteriore indennità pari a 15 mensilità della retribuzione.
Il contratto a tempo indeterminato: vantaggi
- Un contratto che potenzialmente non ha termine (indeterminato)
- La retribuzione regolata secondo la categoria (vedi stipendi medi ) e il settore di appartenenza a livello nazionale
Il contratto a tempo indeterminato: svantaggi
- Talvolta, la possibilità di un percorso di carriera e di crescita professionale che non cambia nel tempo
Il contratto a tempo indeterminato: normativa di riferimento
Sul sito del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel)
http://www.portalecnel.it/portale/HomePageSezioniWeb.nsf/vwhp/HP
è possibile visionare l'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi collettivi di lavoro e conoscere i dettagli dei
Ccnl.
 
 
 
 
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